Polemiche elettorali: al comizio di Basilio scaffidi, replicano Agnello – Giuffrè

Riceviamo & Pubblichiamo *

scaffidi_basilioIn relazione alle dichiarazioni rese dal candidato a sindaco signor Basilio Scaffidi durante il Comizio elettorale tenutosi a Brolo in piazza Roma il 19.04.2013 si vuole rappresentare, ed evidenziare, quanto segue.

E’ totalmente falsa l’affermazione dello Scaffidi secondo la quale i lottizzanti l’area in cui sorge il centro commerciale “La Filanda” non avrebbero pagato gli oneri di urbanizzazione.

Infatti, proprio il giorno prima delle dimissioni rassegnate il 3 dicembre 2013, il Sindaco del tempo del Comune di Brolo ha pretestuosamente instaurato un giudizio dinnanzi al TAR di Catania per il pagamento degli anzidetti oneri di urbanizzazione, iscritto al N. 3148/2013 R.G., ciò nonostante, con nota protocollata dal Comune di Brolo il 15 maggio 2013 (prot. N. 6577) i lottizzanti avessero evidenziato le ragioni per le quali il Comune di Brolo non era creditore ma bensì debitore della somma di Euro 38.317,04.
I lottizzanti (Madial – Agnello – Giuffrè) si sono costituiti nel suddetto giudizio ed hanno evidenziato l’infondatezza e la pretestuosità delle richieste del Comune di Brolo e, di contro, hanno richiesto la restituzione dell’acconto, di Euro 38.317,04, con la maggiorazione degli interessi legali di mora, a suo tempo corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione, con la conseguenza che, si ripete, il vero debitore è il Comune di Brolo, nei confronti dei lottizzanti, sulla base dei seguenti atti inequivoci ed inequivocabili:

**1. La sentenza n. 1548 in data 22 settembre 2009, emessa dal TAR di Catania in un precedente giudizio tra i lottizzanti ed il Comune di Brolo, con la quale il precitato Giudice Amministrativo ha affermato che:

1.1. Trattandosi di lottizzazione in ambito chiuso, la convenzione di lottizzazione in questione ha previsto la diretta esecuzione delle opere di urbanizzazione ad opera dei lottizzanti (Madial e Signori Agnello – Giuffrè), con la conseguenza che il Comune di Brolo non poteva chiedere il pagamento degli oneri di urbanizzazione che, come noto, viene effettuato in favore del Comune quando le opere devono essere realizzate dallo stesso Ente locale al quale, per l’appunto, si pagano gli oneri per finanziare le opere.

LETTERA COMUNE-2(Si trascrive il capo della sentenza dal quale è stato tratto il suesposto principio: <<2 – Passando al merito delle censure, il Collegio rileva che la convenzione di lottizzazione qui in esame risulta sufficientemente chiara nel prescrivere che “Il lottizzante si obbliga a realizzare le opere di UU.PP. previste in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 40 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale” (art. 3), addossando al lottizzante anche i relativi oneri di manutenzione e gestione (art. 4). Tale disposizione è conforme al regime dettato dall’art. 15, co. 2, della L.R. 71/1978 riguardante le convenzioni di lottizzazione per “complessi insediativi chiusi ad uso collettivo”, ed in sostanza attua il principio per cui il lottizzante può pattuire l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria in sostituzione della loro “monetizzazione” (art. 11 L. 10/1977 e art . 4 L.R. 15/1991). Ove tale accordo venga stipulato (come nella fattispecie è accaduto) l’ente pubblico non può richiedere il versamento del contributo in denaro riguardante le opere di urbanizzazione primaria, pena la violazione del principio del divieto di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) che si avrebbe ove si addossasse due volte, sotto diversa forma, al medesimo soggetto l’onere economico relativo alle predette strutture. In punto di diritto, quindi, la questione non desta particolari problemi interpretativi>>.

1.2. In virtù del suddetto principio il Comune di Brolo avrebbe dovuto tenere conto delle opere effettivamente realizzate che sarebbero dovute essere monetizzate e portate in compensazione con (Testualmente) <<le altre rate addossate ai ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione, che dovranno quindi essere necessariamente rimodulate>>, al fine di evitare l’indebito arricchimento.

(Si trascrive il capo della sentenza dal quale è stato tratto il suesposto principio:<<Tuttavia, occorre anche tenere conto del fatto che dopo l’adozione dell’atto impugnato, e nel corso dello svolgimento del presente giudizio, i ricorrenti hanno poi dato (tardivo) avvio ai lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione, che allo stato risultano eseguite nella misura dell’80%.

Ne consegue che – per evitare l’indebito arricchimento conseguibile dall’ente pubblico – il Comune di Brolo dovrà tenere conto dell’entità e del valore dei suddetti lavori, ponendolo in compensazione con le altre rate addossate ai ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione, che dovranno quindi essere necessariamente rimodulate. In conclusione, il ricorso non può essere accolto, pur con le precisazioni espresse nel capoverso precedente>>.

1.3. Si fa presente inoltre che sono stati i ricorrenti stessi a dichiarare in fase di presentazione dell’atto impugnato che i lavori , giusta relazione allegata al ricorso presentato al Tar redatta dal direttore dei lavori,erano stati eseguiti all’80% in quanto mancava il tappetino di usura che abitualmente viene steso al momento del completamento generale dell’opera. Tappettino che successivamente è stato steso e quindi l’opera è poi risultata totalmente conforme alla convenzione stipulata fra i lottizzanti ed il Comune di Brolo.

** 2. L’autorizzazione di agibilità n. 1 dell’8 giugno 2010, con la quale il Comune di Brolo ha accertato la completa e regolare esecuzione del 100% delle opere di urbanizzazione.

** 3. La nota prot. n. 12757 dell’1 settembre 2010, con la quale il Responsabile del Servizio III del Comune di Brolo ha disposto lo svincolo della polizza n. 33734/2004 della Reale Mutua Assicurazioni, emessa a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione in questione, sulla base della seguente motivazione:<<Stante l’avvenuta realizzazione delle opere, garantite con la polizza in oggetto indicata, giusta autorizzazione di agibilità n. 1 del 08/06/2010>>.

Per le ragioni sopra esposte, sia ai sensi della sopra citata sentenza del TAR di Catania avente Autorità di cosa giudicata, sia ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile (che consente di recuperare le somme pagate indebitamente) i lottizzanti hanno richiesto al TAR di Catania di pronunciare sentenza volta a condannare il Comune di Brolo alla restituzione dell’acconto di Euro 38.317,04, con la maggiorazione degli interessi legali di mora proprio in ragione del fatto che è stato eseguito il 100% delle opere di urbanizzazione, fatto incontroverso tra le parti perché confessato dal Comune di Brolo con i sopracitati atti; e la suddetta somma, a suo tempo, era stata versata come acconto sugli oneri di urbanizzazione, effettivamente, non dovuti.

Alla luce di quanto sopra meglio argomentato e specificato e con speranza che questo nostro intervento abbia chiarito una volta per tutte la questione , i sottoscritti si augurano di non essere più “tirati per la giacca” ed invitano tutti i partecipanti alle elezioni amministrative del Maggio 2014, ed in particolare i candidati Sindaco, a non riferire artatamente fatti e circostanze non aderenti alla realtà, per mero opportunismo politico o al solo di fine di screditare strumentalmente realtà imprenditoriali che, diversamente, andrebbero incentivate e sostenute, rappresentando strumenti di sviluppo socio-economico ed occupazionale per tutto il territorio brolese, indipendentemente dal colore della “casacca” di chi verrà eletto al governo del paese per i prossimi 5 anni.

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri a tutti i candidati Sindaco e alle loro rispettive coalizioni, affinché ognuno di loro possa dare il proprio contributo per rilanciare il nostro splendido paese.

Brolo li 02/05/2014

                                                                                                                       I lottizzanti
                                                                                                 Madial s.r.l. e Signori Agnello – Giuffrè

 

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