Regione – Un articolo di legge: “Norme sulla stabilizzazione del personale precario autonomie locali”

Una serie di incontri istituzionali hanno caratterizzato l’attività sindacale di questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, nel corso delle ultime due settimane, dalle audizioni nelle commissioni parlamentari di merito all’ARS, agli incontri con l’Assessore Regionale On. Grasso a quelli con i funzionari del Dipartimento Autonomie Locali, necessari e utili a chiarire alcune procedure che tanta confusione e immobilismo stanno generando fra gli enti chiamati ad adottare atti propedeutici alla stabilizzazione, in forza del disposto art 3 l.r. 27/2016 e art 20 del Dlgs 75/2017.

E’ già in corso da lunedì l’esame della legge finanziaria all’ARS che dovrà tagliare il traguardo entro il prossimo 30 Aprile, dopo il ricorso all’ennesimo mese di esercizio provvisorio per la mancata approvazione della stessa entro lo scorso 31 marzo. Al suo interno il governo ha formulato e approvato un articolo di legge titolato “Norme sulla stabilizzazione del personale precario autonomie locali”  che tra l’altro recepisce anche l’emendamento formulato da questa segreteria nella passata legislatura, tanto osteggiato dall’ex presidente dell’ARS Giovanni Ardizzone, che lo aveva dichiarato incostituzionale, trattasi della riscrittura o soppressione del comma 22 di cui all’art 3 della legge 27/2016 che ha condizionato fortemente le procedure di stabilizzazione, in quanto li ha subordinate alla definizione della problematica legata al personale delle dismesse province.

Massimo Bontempo

 Entrando nel merito delle questioni legate alle stabilizzazioni del personale precario enti locali con almeno trentasei mesi di servizio prestato alle dipendenze delle rispettive amministrazioni, per le  quali corre l’obbligo procedere in forza dell’atto di indirizzo che le stesse hanno deliberato a fine anno 2017 in funzione della continuità dei rapporti di lavoro in scadenza, diversamente non era possibile, si prende atto che a parte qualche sporadica iniziativa, spesso deliberata in modo assai contraddittorio con le norme a regime per le quali la Corte dei Conti ha chiesto lumi al Dipartimento Autonomie Locali, tutto tace. Un silenzio assordante, il più delle volte motivato da una scarsa preparazione e conoscenza della materia degli addetti ai lavori chiamati a interpretare norme che mai come oggi sono state così chiare e lineari, ma non possiamo che prendere atto delle difficoltà a procedere per un susseguirsi di dichiarazioni e prese di posizioni che hanno consentito alla politica di tergiversare sul da farsi rendendo il personale destinatario dei provvedimenti spettatore incapace di agire e reagire.

Giuseppe Cardenia

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, abbiamo ripetutamente sollecitato tutte le amministrazioni interessate sul territorio regionale a procedere entro lo scorso 30 Marzo 2018, con l’adozione di atti propedeutici all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti utili alla stabilizzazione, prima su tutto deliberare la ricognizione del personale e le modalità attraverso cui procedere all’assunzione di questo, in ossequio a quanto impartito dal Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica con propria circolare n.3/2017 .

Di fatto alla luce della nuova disciplina che regolamenta l’organizzazione degli Uffici e dei servizi delle pubbliche amministrazioni, l’ente non deve fare più riferimento alla dotazione organica ma al fabbisogno triennale del personale, strettamente correlato alla spesa media sostenuta nel corso dell’ultimo triennio 2015/2017 e imputata al Titolo I del Bilancio dell’ente interessato, da ciò ne discerne che la stabilizzazione muove da punti certi e fermi sotto l’aspetto economico, stante che la copertura finanziaria per l’assunzione a tempo indeterminato trova copertura nelle cosi dette somme aggiuntive che altro non sono i trasferimenti che la Regione trimestralmente riconosce agli enti per i rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi possiamo asserire con convinzione che la stabilizzazione avviene ad invarianza di spesa, con possibilità di economie nel caso in cui l’ente registra personale che va in quiescenza o per altro motivo non risulta più in forza all’ente medesimo.

Altro aspetto importante che sosterremo fino alla fine è quello legato alle modalità di assunzione ovvero comma 1 (assunzione diretta) comma 2 (procedure concorsuali) di cui all’art 20 del Dlgs 75/2017, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali  siamo del parere che nel 90% dei casi l’ente deve fare ricorso al comma 1 in quanto personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato attingendo a graduatorie approvate per specifiche norme di legge.

Non comprendiamo come le altre sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA, etc. etc…, oggi presenti e attive sui posti di lavoro per la ricerca del consenso al personale precario in vista delle elezioni RSU/2018 del prossimo 17/18/19 Aprile p.v., assumono una posizione fortemente contraddittoria nei confronti degli stessi, sostenendo da una parte la tutela dei diritti dei lavoratori precari per carpire il consenso, dall’altra sconfessando le professionalità e le competenze acquisite dai lavoratori precari non in 36 mesi (così come disposto dal decreto Madia) ma in 17 anni di servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione in trenta anni di precariato .

Ancora una volta i precari della terra di Sicilia rischiano  di essere vittime eccellenti di un sistema politico-sindacale che muove in tutt’altra direzione, ovvero quella consolidata del baratto di diritti da consolidare e condizioni sociali da sanare in cambio del consenso necessario ad assoggettare e gestire il bisogno della gente .

Segreteria Regionale

Giuseppe Cardenia, Massimo Bontempo

Pippo Leggio, Maria Fiorello

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