Coronavirus – Quarantena con tre positivi, ecco tutte le regole del nuovo piano scuola

La quarantena a scuola scatta solo dopo tre casi positivi. È operativo il nuovo piano per la gestione dei contagi che e mira a garantire il più possibile la didattica in presenza. Ecco tutti i dettagli del nuovo piano scuola.

Per il ministero dell’Istruzione la parola d’ordine è: evitare (per quanto possibile) la didattica a distanza. Questo infatti, è il terzo anno scolastico consecutivo caratterizzato dalla presenza tra i banchi del Covid-19 e, viste le esperienze degli anni precedenti, studenti, famiglie e personale scolastico sperano di poter archiviare la Dad, che ha causato enormi difficoltà di apprendimento e di adeguato sviluppo psico-emotivo.

Quarantene, mascherine, distanziamento, green pass: ecco ciò che prevede il Protocollo di sicurezza delle scuole (valido per l’anno scolastico 2021-2022) e l’ultimo decreto green pass che stabiliscono le regole e i comportamenti da seguire per studenti, personale scolastico e insegnanti.

Quarantena solo dopo tre positivi

Le nuove indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità prevedono iter standardizzati da seguire a seconda del numero di casi positivi all’interno della classe, all’età degli studenti e soprattutto in base alla personale situazione vaccinale.

Se un alunno o un lavoratore risulta positivo al Covid-19, il Dipartimento di prevenzione, insieme al Referente scolastico valuteranno la situazione e la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto, adottando misure più restrittive rispetto a quanto previsto dalle linee guida dell’ISS. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata esclusivamente dal Dipartimento di prevenzione della Asl, anche in base al livello di copertura vaccinale di chi è venuto in contatto con il caso positivo.

Bambini da 0 a 6 anni

Se un bambino risulta positivo, scatta la quarantena per tutti i bambini che appartengono allo stesso gruppo/sezione. Questi devono effettuare un tampone entro le 48 ore successive all’identificazione del caso positivo e rifarlo dopo 10 giorni, al termine del periodo di quarantena.

Gli insegnanti o gli altri operatori che hanno svolto attività in presenza nel gruppo del bambino positivo, devono fare un tampone nelle 48 ore successive all’identificazione del caso positivo e, se non sono vaccinati, devono rimanere in quarantena per 10 giorni, che diventano 7 per chi ha completato il ciclo vaccinale o si è negativizzato negli ultimi sei mesi. In ogni caso al termine della quarantena si deve fare il tampone che deve risultare negativo per essere riammessi a scuola.

Se un insegnante o un altro operatore risulta positivo, scatta la quarantena per tutti i bambini che appartengono allo stesso gruppo/sezione in cui questi ha lavorato. I bambini devono fare un tampone entro le 48 ore successive all’identificazione del caso positivo e rifarlo dopo 10 giorni, al termine del periodo di quarantena.

Gli insegnanti o gli altri operatori che hanno svolto attività in compresenza dell’adulto positivo, devono fare un tampone nelle 48 ore successive all’identificazione del caso positivo. Se sono vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi in caso di risultato negativo possono rientrare al lavoro senza rispettare periodi di quarantena, rifacendo però un tampone di controllo dopo 5 giorni. Gli altri, devono rimanere in quarantena per 10 giorni al termine dei quali si deve fare il tampone.

In entrambi i casi, gli altri gruppi o sezioni e gli insegnanti o operatori scolastici che hanno effettuato solo specifiche attività di intersezione con il gruppo in cui risulta il caso positivo, non sono sottoposti ad alcun controllo e quarantena.

Scuole primarie e secondarie

Se un alunno risulta positivo, gli studenti della stessa classe devono fare un tampone nelle 48 ore successive all’identificazione del caso positivo e, in caso di risultato negativo rientrare a scuola effettuando un ulteriore tampone di controllo dopo 5 giorni. In presenza di un secondo caso positivo i vaccinati e i negativizzati negli ultimi 6 mesi si comportano come visto per il caso di singolo contagio, gli altri devono effettuare una quarantena di 10 giorni con tampone finale. In presenza di 3 casi positivi scatta la quarantena per 10 giorni per tutta la classe, con tampone finale.

Gli insegnanti che hanno svolto attività in presenza nel gruppo o classe in cui si è verificato il caso positivo, si comportano come appena visto per gli altri studenti. Attenzione però perché i non vaccinati vengono sottoposti a quarantena di 10 giorni con tampone finale anche con un solo caso positivo.

Gli operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza della classe del caso positivo, devono fare il tampone e rientrare al lavoro, rieffettuando il tampone di controllo dopo 5 giorni. Le altre classi invece non vengono impattate da nessun provvedimento.

Se un insegnante o un altro operatore risulta positivo, gli alunni della classe in cui ha svolto attività in presenza devono fare un tampone nelle 48 ore successive all’identificazione del caso positivo e, in caso di risultato negativo rientrare a scuola effettuando un ulteriore tampone di controllo dopo 5 giorni. In presenza di un secondo caso positivo i vaccinati e i negativizzati negli ultimi 6 mesi si comportano come visto per il caso singolo, gli altri devono rispettare una quarantena di 10 giorni con tampone finale. In presenza di 3 casi positivi scatta la quarantena per 10 giorni per tutta la classe, con tampone finale.

Gli insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l’adulto positivo, si comportano come appena visto per gli altri studenti. Attenzione però perché i non vaccinati vengono sottoposti a quarantena di 10 giorni con tampone finale anche con un solo caso positivo.

Gli operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza della classe del caso positivo e le altre classi non vengono impattate da nessun provvedimento.

Mascherine per tutti

Distanziamento fisico di un metro e obbligo di indossare la mascherina anche se si frequenta una classe dove tutti gli studenti sono stati vaccinati. La distanza tra banchi e cattedra deve essere di almeno due metri. Rimane inoltre la prescrizione di garantire un adeguato ricambio d’aria tramite aerazione dei locali e la sanificazione quotidiana degli spazi.

In questo caso la mascherina deve essere di tipo chirurgico per gli insegnanti e il personale scolastico, mentre gli studenti possono usare anche quella di comunità nei casi in cui sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. Se, per qualsiasi motivo, il distanziamento non può essere rispettato anche bambini e ragazzi devono utilizzare la mascherina chirurgica.

Per il personale che lavora nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e in tutti quei contesti in cui siano presenti bambini esonerati dall’obbligo di tenere la mascherina viene garantita la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.

Il Comitato tecnico scientifico ha stabilito però che, se viene rispettata la distanza di un metro tra i banchi (o in caso di attività statiche), gli studenti possono togliersi la mascherina. Non devono, però, esserci condizioni che possano favorire l’aerosolizzazione come ad esempio in caso di attività musicali.

Nei locali della mensa è obbligatorio l’utilizzo della mascherina da parte degli operatori, ma non quello delle stoviglie monouso. Il distanziamento deve essere mantenuto (anche ricorrendo all’organizzazione dei pasti su turnazione) in ingresso e in uscita dai locali dedicati alla refezione e durante tutta la consumazione del pasto.

Fra i sei e gli undici anni, l’uso della mascherina è condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento. In pratica alcune deroghe possono essere previste nella scuola primaria. Dai 12 anni in poi, gli alunni devono adottare le stesse misure previste per gli adulti.

In ogni caso la scuola fornisce quotidianamente le mascherine a studenti e personale. Inoltre, ogni scuola organizza la formazione/informazione specifica del personale, con ulteriori momenti dedicati a genitori e alunni per responsabilizzare ciascuno sulle regole di comportamento e di igiene da assumere.

In caso di sintomi pseudo-influenzali o di temperatura superiore a 37,5 gradi, non è possibile recarsi a scuola. Pertanto, la temperatura deve essere misurata al mattino a casa prima di uscire. In ogni caso gli istituti possono misurare a loro volta la temperatura all’ingresso.

Scuola, cambiano le regole in base al colore della Regione?

Non sono previste differenze per la didattica in presenza in base al colore della zona di appartenenza (bianco, giallo, arancione, rosso). L’unica deroga possibile è per le zone rosse: solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività in presenza per singole istituzioni scolastiche o per tutte quelle presenti in specifiche aree territoriali. In ogni caso deve esser garantita la didattica in presenza per tutti quei casi in cui debba esser mantenuta la relazione educativa per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Solo l’attività motoria risente ancora del colore della zona. In zona bianca, le attività di squadra sono possibili senza utilizzo di mascherine, ma mantenendo il distanziamento di due metri. Se vengono svolte al chiuso occorre mantenere aerati i locali privilegiando attività individuali. Nelle zone rosse e arancioni l’unica attività motoria consentita è quella individuale.

Green Pass: quando e per chi è obbligatorio

Per poter lavorare, tutto il personale scolastico deve avere obbligatoriamente il Green pass. Chi ne è sprovvisto viene considerato assente ingiustificato dopo il quinto giorno di assenza: il rapporto di lavoro e la retribuzione vengono quindi sospesi.

L’obbligo di green pass dall’11 settembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente il 31 dicembre) è stato esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, quindi il personale esterno della scuola e dell’università e i genitori che vanno a scuola ed entrano nei locali a prescindere dalla durata della permanenza (non è necessario per accedere ai cortili all’aperto dell’istituto) ma non agli studenti (eccezion fatta per coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori e per gli studenti universitari) e a chi è esentato dal vaccino.

Ovviamente i lavoratori fragili vengono tutelati e il personale che per motivi di salute è esentato dalla campagna vaccinale secondo i criteri stabiliti dal ministero della Salute, non viene sottoposto alla sospensione.

Chi effettua i controlli?

Il controllo dei green pass deve essere effettuato dal dirigente scolastico o da un suo delegato tramite una piattaforma scolastica ad hoc, che unisce il sistema informativo in uso presso le scuole alla piattaforma nazionale DGC (quella che gestisce i Green Pass). Questa piattaforma, permette al dirigente scolastico di interrogare il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode. Il Dirigente o il suo delegato possono così limitarsi a verificare, tramite l’App “VerificaC19” i soli green pass che risultano non validi.

Se l’accesso è motivato da ragioni di lavoro (ad es. i dipendenti di ditte esterne che offrono servizi di manutenzione, pulizia o mensa), la verifica del possesso del Green Pass ricade sui rispettivi datori di lavoro mentre per i genitori ricade sui dirigenti scolastici. Le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme di legge variano da 400 a 1.000 euro sia per chi non ha il pass sia per i dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

Green pass: no per gli studenti

Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse. Tuttavia, per contribuire alla riduzione della diffusione del virus, il Comitato tecnico scientifico raccomanda la vaccinazione per i ragazzi dai 12 anni di età. Inoltre, per chi ha completato il ciclo vaccinale è prevista la riduzione della quarantena a soli 7 giorni in caso di contatto con un soggetto positivo.

Green pass obbligatorio nelle università

Fanno eccezione alla regola che non prevede il green pass per gli studenti le università. Dal 1° settembre e fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre di quest’anno, infatti, oltre al personale, sia docente sia tecnico-amministrativo, del sistema universitario e di quello AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) per le attività in presenza dovranno possedere ed esibire il green pass anche tutti gli studenti universitari e AFAM.

Come per il personale scolastico, il mancato rispetto di questa disposizione da parte del personale universitario verrà considerato assenza ingiustificata e, dal quinto giorno di assenza, è prevista la sospensione del rapporto di lavoro con la retribuzione o qualsiasi altro emolumento.

La verifica del rispetto di queste prescrizioni sugli studenti universitari dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà. Rimane sempre l’obbligo di usare le mascherine per consentire lo svolgimento in presenza di attività e servizi, a meno che alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o con un certificato di guarigione in corso di validità.

Viene raccomandato il rispetto di almeno un metro di distanza, mentre è sempre vietato accedere nei locali universitari alle persone che hanno una temperatura superiore a 37,5°. Resta comunque applicabile la misura di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.

Orari e spazi: decide la scuola

Tenendo conto di alcuni fattori come la situazione concreta e le esigenze delle famiglie, ogni scuola può adottare in totale autonomia forme di flessibilità per quanto riguarda gli orari in entrata e in uscita e la gestione degli spazi. Deve però obbligatoriamente garantire la stessa offerta formativa ad ogni studente e deve assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali.

Come già avviene da molto tempo le scuole possono adottare lezioni di durata inferiore all’ora, purché mantengano inalterato il monte ore totale previsto dal programma scolastico. Allo stesso modo, nulla cambia per quanto riguarda i servizi di pre e post scuola ove previsti. Tuttavia, gli istituti possono pianificare la frequenza scolastica in turni alterni o con una diversa distribuzione oraria settimanale, qualora non ci siano gli spazi sufficienti per garantire la presenza in contemporanea di tutti gli studenti della classe.

La classe, inoltre, può esser divisa in sottogruppi per garantire un maggior distanziamento tra gli studenti e il personale. Se il bambino o la bambina vengono accompagnati o ritirati da una persona di fiducia, questa deve essere fornita di delega da parte dei genitori. L’autorizzazione va consegnata alla struttura scolastica per permettere la corretta tracciabilità del rischio di contagio.

L’accoglienza e il ricongiungimento devono essere organizzati preferibilmente all’esterno, prevedendo misure per garantire il distanziamento tra gli accompagnatori che devono essere dotati di mascherina. Se possibile, i punti di accesso devono essere diversi da quelli di uscita, con percorsi obbligati e con scaglionamento degli orari.

Gli spazi dovranno essere costantemente aerati durante la giornata, puliti giornalmente e igienizzati periodicamente in base a un registro ufficiale. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha previsto l’utilizzo di spray o gel idroalcolico sui materiali didattici come libri o quaderni, che possono anche essere lasciati in classe, dichiarando sufficiente il rispetto delle altre misure generali, in particolare la frequente igienizzazione delle mani. Lo stesso principio vale per i giubbotti che con la stagione fredda possono essere introdotti in classe.

Regole particolari sono previste per la scuola dell’infanzia. Sono previsti gruppi stabili di bambini per i quali è stabilita l’alternanza esclusiva del personale. I gruppi formati, infatti, non potranno variare durante l’anno. Il materiale didattico e i giochi saranno a esclusivo utilizzo del singolo gruppo e non sarà possibile condividerlo a meno di una preventiva e approfondita igienizzazione.

In caso di contagio

Ogni istituto deve individuare una figura specifica (e un suo sostituto) che si interfacci con il Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento. Infatti, in caso di contagio accertato all’interno della scuola il Referente scolastico dovrà fornire alla Asl:

  • l’elenco degli studenti e degli insegnanti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  • gli elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi);
  • l’elenco degli alunni/operatori scolastici con maggiori rischi di salute ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Il referente scolastico è anche obbligato a monitorare le assenze e, in caso di un numero elevato di assenze per malattia di alunni o personale scolastico all’interno di una classe, deve comunicarlo al Dipartimento di prevenzione che valuterà le eventuali azioni da intraprendere.

Se uno studente manifesta a scuola sintomi riconducibili al Covid-19 vengono avvisati i genitori e il Referente scolastico. L’alunno, dotato di mascherina chirurgica (se ha più di 6 anni), viene portato in una stanza dedicata in presenza di un adulto che mantenga se possibile la distanza di sicurezza di un metro, fino a quando viene affidato ai genitori che devono contattare telefonicamente il medico o il pediatra. Il medico, se lo ritiene opportuno in base alla sintomatologia, richiede il test per covid-19:

  • se il test risulta positivo, la Asl notifica il caso alla scuola che avvia la ricerca dei contatti e la sanificazione straordinaria dei locali se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. Il referente deve fornire al Dipartimento di Protezione della Asl, l’elenco degli studenti e degli insegnanti che sono stati a contatto con lo studente a partire dalle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dalla Asl devono essere messi in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con lo studente positivo; giorni che possono essere ridotti a 10 per i non vaccinati se al termine si decide di effettuare un tampone (che risulta negativo) o a 7 più test mpolecolare o antigenico negativo per chi ha completato il ciclo vaccinale. Il referente deciderà in merito ad eventuali screening di alunni e personale;
  • se il test è negativo, l’alunno rimane a casa fino a quando si esaurisce il percorso diagnostico individuato dal medico che eventualmente può richiedere un secondo tampone.

Lo stesso percorso viene seguito per il personale scolastico che dovesse manifestare sintomatologia riconducibile al Covid-19. Per queste persone, sono previsti percorsi prioritari per l’esecuzione dei test diagnostici.

Se invece uno studente o qualcuno tra il personale scolastico presenta la sintomatologia a casa, non deve assolutamente recarsi a scuola. Bisogna contattare il medico curante che decide in merito al test diagnostico e allerta il Dipartimento di protezione che si attiva come appena visto in caso di positività. La scuola va informata tempestivamente dell’assenza per motivi di salute.

Se un alunno o un lavoratore risulta positivo al Covid-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata esclusivamente dal Dipartimento di prevenzione della Asl, anche in base al livello di copertura vaccinale di chi è venuto in contatto con il caso positivo. Il Dipartimento di prevenzione inoltre può decidere di inviare unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica, in questo modo si dovrebbe velocizzare la decisione di isolare o chiudere determinate aree della scuola.

Se un alunno o un lavoratore convivono con una persona che risulta positiva al Covid-19, vengono considerati contatti stretti posti in quarantena. I suoi contatti scolastici non necessitano di quarantena a meno che non venga stabilito diversamente dal Dipartimento di prevenzione della Asl.

Mezzi pubblici e scuola

In generale, su tutti i mezzi di trasporto locale la capienza viene ridotta all’80% dei posti. All’interno, la mascherina è obbligatoria (tranne per i bambini al di sotto dei 6 anni) mentre il distanziamento di un metro viene solo raccomandato.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado possono essere erogati servizi aggiuntivi in convenzione con operatori che svolgono servizio di trasporto di passeggeri su strada, quindi taxi o noleggio con conducente.

Le scuole hanno la facoltà di nominare un mobility manager scolastico. In questo caso, possono accedere a speciali risorse finanziarie se predispongono un piano per gli spostamenti casa-scuola-casa entro il 31 agosto 2021. Il piano, valido per il personale scolastico e gli studenti, deve essere incentrato su iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing.

Gite scolastiche

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, sempre che anche la destinazione si trovi in una zona bianca. Lo svolgimento di queste attività deve rispettare le norme e i protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto).

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