Sicilia – Covid: “zona arancione”: c’è l’ordinanza del presidente Musumeci, con qualche novità!

A partire da lunedì 1 febbraio la Sicilia non sarà più “zona rossa” ma tornerà “arancione”. Le misure saranno valide fino a giorno 15 febbraio compreso, come prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e disponibile in allegato. Il provvedimento recepisce la normativa nazionale sulla “zona arancione” all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio e con le seguenti ulteriori misure aggiuntive. 
 
SCUOLE
 
Per le le scuole superiori (attività scolastiche secondarie di secondo grado), fino al 7 febbraio continuerà la Didattica a distanza. Sarà possibile svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori o per esigenze educative che favoriscano l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento a distanza con gli studenti in Dad. A partire da lunedì 8 febbraio sarà ammesso alla didattica in presenza il 50 per cento degli studenti delle scuole superiori. 
 
Da lunedì 1 febbraio sarà riattivata la didattica in presenza al 100 per cento anche per gli alunni di seconda e terza media.
 
ARRIVI NELLA REGIONE
 
Chi farà ingresso in Sicilia sarà tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. Questa misura non è prevista per i pendolari che nei giorni precedenti hanno lasciato l’Isola per un periodo inferiore a quattro giorni. Sulla piattaforma sarà possibile dichiarare di essersi sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti l’arrivo. Chi non ha avuto la possibilità di sottoporsi all’esame, sarà tenuto a effettuare il tampone in uno dei drive in disponibili nell’Isola. Chi non intende seguire questa procedura, può effettuare l’esame presso un laboratorio autorizzato. Chi non segue nessuna delle due indicazioni per il tampone, avrà l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per dieci giorni con l’obbligo di comunicarlo al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all’Asp.
 
ULTERIORI MISURE DI DISTANZIAMENTO
 
I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti a comunicare all’Asp il numero massimo dei clienti che possono essere accolti all’interno dei locali con l’affissione di un cartello all’esterno che dia questa indicazione. Ai centri commerciali è richiesto di munirsi di contapersone. I titolari degli esercizi pubblici, in accordo con l’Asp e attraverso le associazioni di categoria, possono disporre settimanalmente e su base volontaria l’esecuzione dei tamponi nei drive in disponibili per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.
 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI
 
I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta supportano le Asp nella gestione dei pazienti Covid-19 effettuando i tamponi antigenici rapidi o altri test a specifiche categorie. Inoltre dispongono il periodo di inizio e fine isolamento sia per i soggetti positivi al Covid-19 sia per i contatti stretti di casi confermati.

Di seguito si riportano alcune delle misure della “zona arancione” previste dalla normativa nazionale:
 
SPOSTAMENTI
 
È consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti solo spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
 
È possibile visitare amici e parenti all’interno dello stesso Comune, una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, e per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione che si raggiunge. È possibile portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
 
RISTORAZIONE E ATTIVITÀ COMMERCIALI
 
Come previsto dalla normativa nazionale, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, etc.) resta il divieto di consumare cibi e bevande all’interno e nelle vicinanze. L’asporto sarà consentito dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni, mentre dalle 18.00 alle 22.00 sarà vietato alle attività che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.
La consegna a domicilio resta consentita senza limiti di orario. Come da normativa nazionale, non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Ordinanza n. 11 del 30 gennaio 2021

 

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